La Legge regionale 38 del 29 dicembre 2020 (BURC n. 250 del 29.12.2020) contiene interessanti novità relativamente ai temi dell’Urbanistica e dell’Edilizia.
- PUC (Piani urbanistici Comunali) _ L’articolo 29 della legge proroga i termini per la approvazione dei PUC.
Il nuovo termine per l’approvazione del Preliminare di Piano Urbanistico Comunale è fissato al 31 marzo 2021.
I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021.
Slitta al 31 dicembre 2021, il termine entro cui, per i Comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica, scattano le norme previste dall’articolo 9 del DPR 380/2001.
- PIANO CASA _ L’articolo 30 della legge proroga al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, (segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire), ai sensi degli articoli 4, 5, 6 bis e 7 della Legge regionale 19/2009.
- CONDONO EDILIZIO _ L’articolo 31 della legge differisce al 31 dicembre 2021 il termine per i Comuni per determinarsi sulle domande di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n. 47/85, capo IV ed della Legge n. 724/94, articolo 39.
Obiettivi del Piano casa 2021, sono il contrasto alla crisi economica, la tutela dei livelli occupazionali, lo stimolo all’utilizzo delle energie rinnovabili, l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali. Va sottolineata l’importanza dell’eliminazione dal nuovo Piano-casa di tutti i divieti inutili; questo senza mai intervenire sulla normativa nazionale.
Fra le novità previste dal piano l’ampliamento, per uso abitativo, fino al 20% della volumetria esistente per gli edifici residenziali uni-bifamiliari, per edifici di volumetria non superiore ai 1.500 metri cubi, per edifici residenziali composti da non piu’ di tre piani fuori terra. Viene inoltre eliminato la condizione che tutto ciò si può attuare solo alla prima casa.
Inoltre sarà consentito a chi vuole demolire un immobile costruito in aree a rischio di ottenere una ‘moneta urbanistica’ con un aumento volumetrico del 50% per la ricostruzione in aree non a rischio. Previsti anche casi in cui e’ consentito il cambio di destinazione d’uso per edifici a destinazione turistico-alberghiera in modo da trasformarli in abitazioni civili. Questo a patto che il 35% di quelle abitazioni venga destinato all’housing sociale.
Vengono snellite le procedure inerenti la riqualificazione delle aree degradate, che può avvenire attraverso la riconversione delle aree industriali dismesse da almeno tre anni, senza più attenersi al limite dei 15 mila metri quadri. Le aree riqualificate possono essere destinate ad edilizia abitativa, insediamento di negozi e botteghe artigiane, allestimento di uffici.